Statuto Curia – Parte Prima

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Statuto Curia – Parte Prima

 

CURIA ARCIVESCOVILE DI SPOLETO-NORCIA

 


 

1. NATURA E FINALITÀ

1.1  DEFINIZIONE

La Curia Arcivescovile consta delle persone e degli organismi che aiutano l’Arcivescovo nel governo dell’Archidiocesi (can. 469).  

1.2  FINALITÀ

§ 1.  La Curia Arcivescovile è uno strumento a servizio della Chiesa diocesana e del suo Pastore. Essa, nel suo complesso e secondo quanto precisato nel presente Statuto

a) ha un riferimento autorevole nell’Arcivescovo e nei suoi Vicari, riuniti in Consiglio Episcopale  
b) è attenta all’opera degli organismi diocesani di partecipazione: Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale, Assemblea del Clero, e collabora con essi;
c) è a servizio delle articolazioni e degli Enti dell’Archidiocesi: vicariati, parrocchie, rettorie, santuari, seminario, fondazioni e altre realtà organicamente inserite nella Chiesa diocesana;
d) a nome dell’Arcivescovo e della Chiesa diocesana, favorisce le relazioni con le realtà ecclesiali ed il rapporto rispettoso e costruttivo con i Rappresentanti della società civile e delle Istituzioni.

§ 2. Compito della Curia è

a) studiare quanto concerne la vita e la missione della Chiesa diocesana con riferimento alla responsabilità pastorale dell’Arcivescovo  
b) consigliare l’Arcivescovo in merito ai diversi ambiti dell’azione pastorale
c) assistere l’Arcivescovo nella sua responsabilità di governo: pastorale, amministrativa e giudiziaria, fornendogli gli strumenti necessari per conoscere, valutare, decidere, guidare e verificare.

§ 3.  Gli Uffici di Curia mantengono rapporti con analoghe istituzioni costituite a livello regionale (in particolare quelle che fanno riferimento alla Regione Ecclesiastica Umbra) e nazionale, al fine di favorire l’inserimento e la collaborazione della Chiesa locale con le diocesi italiane.

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