Consiglio Presbiterale

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Statuto del Consiglio Presbiterale¹

Art. 1

1. Il Consiglio Presbiterale, quale “senato dell’Arcivescovo”, è composto da sacerdoti rappresentanti l’intero presbiterio diocesano.
2. Il Consiglio ha il compito di coadiuvare l’Arcivescovo nel governo della Diocesi, per provvedere al bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata.

 

Art. 2

Il Consiglio Presbiterale svolge il proprio compito ricercando, in piena comunione con l’Arcivescovo, il bene dell’intera comunità diocesana; accompagnando la vita e promuovendo la formazione permanente del Clero; affrontando i diversi aspetti della vita della Chiesa locale, con particolare attenzione per quanto concerne le strutture pastorali a livello sia diocesano che parrocchiale.

 

Art. 3

Compongono il Consiglio membri di diritto, eletti e nominati:
– membri di diritto: il Vicario Generale ed i Vicari Episcopali;
– membri eletti: 7 Sacerdoti diocesani e 2 religiosi, scelti con la procedura stabilita all’art. 6;
– l’Arcivescovo può nominare liberamente altri presbiteri.

 

Art. 4

Hanno diritto attivo e passivo di elezione:
– i Presbiteri diocesani che svolgono il ministero a favore dell’Archidiocesi, incardinati sia ad essa sia ad altra; questi ultimi, tuttavia, purché svolgano un servizio di almeno cinque anni, su mandato dell’Ordinario;
– i Presbiteri membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica i quali, su mandato dell’Ordinario diocesano, esercitano a favore dell’Archidiocesi un ufficio o un incarico a tempo pieno.

 

Art. 5

Perché l’elezione dei membri del Consiglio sia valida si richiede:
– la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto;
–  la maggioranza assoluta dei suffragi al primo e secondo scrutinio; la maggioranza relativa al terzo. In caso di parità si ritiene eletto il più anziano di età.

 

Art. 6

1. La scelta dei membri elettivi avviene con la seguente procedura:
– l’Arcivescovo convoca il Clero in seduta elettorale;
– prima dell’elezione, tra i sacerdoti ultimi ordinati vengono designati due scrutatori;
– l’assemblea, presieduta dall’Arcivescovo, procede alla elezione a scrutinio segreto;
– il Cancelliere della Curia funge da attuario.
2. Qualora un eletto non accettasse l’incarico, ne darà comunicazione scritta all’Arcivescovo entro 8 giorni dall’elezione (cf can. 177,1). In questo caso o quando un membro eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, il dimissionario verrà surrogato con il primo dei non eletti.

 

Art. 7

1. I membri del Consiglio Presbiterale durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
2. I membri eletti, insieme a quelli di diritto e quelli nominati dall’Arcivescovo, entrano in funzione nella prima seduta del nuovo Consiglio.
3. Sede vacante, il Consiglio decade ed i suoi compiti sono svolti dal Collegio dei Consultori.
4. Tra i membri del Consiglio, l’Arcivescovo nomina liberamente i membri del Collegio dei Consultori.

 

Art. 8

Presidente del Consiglio Presbiterale è l’Arcivescovo. A lui spetta ratificare l’elezione dei membri, convocare il Consiglio, determinare le questioni da trattare, accogliere quelle proposte dai membri sia prima che durante le convocazioni, far conoscere le deliberazioni adottate.

 

Art. 9

1. Il Consiglio Presbiterale ha voto consultivo. L’Arcivescovo ne richiede il parere nelle questioni di maggiore importanza e nei casi espressamente previsti dal Diritto.
2. Il Consiglio non tratta questioni riguardanti singole persone fisiche, nomine canoniche, rimozioni, trasferimenti.

 

Art. 10

Nel corso della prima seduta, i membri del Consiglio eleggono a scrutinio segreto il Segretario e 2 rappresentanti alla Commissione Presbiterale Regionale.

 

Art. 11

Il Segretario raccoglie, coordina e sottopone al Presidente le proposte e il materiale di lavoro; redige con lui l’ordine del giorno; cura il libro dei verbali e l’archivio del Consiglio; mantiene i rapporti con gli altri Organismi diocesani.

 

Art. 12

Il Consiglio ordinariamente si riunisce quattro volte l’anno; straordinariamente, ogni volta che l’Arcivescovo ne ravvisi l’opportunità o la necessità o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei membri.

 

Art.13

Di norma, l’ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio presbiterale viene comunicato ai membri con quindici giorni di anticipo, al fine di consentire loro di consultare i Sacerdoti dell’intero presbiterio dell’Archidiocesi.

 

Art.14

Se l’Arcivescovo o il Consiglio, con il suo assenso, lo ritiene opportuno, potranno essere chiamati a partecipare alle sedute, di volta in volta, i titolari dei vari Uffici di Curia o esperti – anche laici – in particolari questioni e problemi di interesse diocesano. Essi però non hanno diritto al voto.

 

Art. 15

1. Per ogni riunione si richiede la presenza di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio.
2. Per l’approvazione delle deliberazioni si richiede la maggioranza relativa dei presenti.
3. L’assenza ingiustificata di membri eletti per tre sedute consecutive determina la decadenza dall’incarico.

 

Art. 16

Ciascun membro può esprimere il proprio voto per alzata di mano o in segreto, a scelta dell’Arcivescovo e, subordinatamente, del Consiglio stesso con l’assenso dell’Arcivescovo.

 

Art. 17

1. Il verbale delle riunioni, che conterrà il riassunto dei vari argomenti trattati, degli interventi e delle risoluzioni, sarà redatto dal Segretario, approvato all’inizio della sessione successiva e firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario.
2. Su mandato dell’Arcivescovo, la sostanza del suo contenuto, salvo le parti coperte da doveroso riserbo, sarà comunicata  a tutti i Sacerdoti dell’Archidiocesi nelle modalità ritenute più opportune.

 

Art. 18

1. Per ogni variazione al presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio e l’approvazione dell’Arcivescovo.
2. Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico ed agli altri documenti del Magistero.

L’Arcivescovo deve “sentire il Consiglio Presbiterale” nei seguenti casi:

a.    celebrazione del Sinodo diocesano (can. 461 § 1)
b.    erezione, soppressione e modifica rilevante delle parrocchie (can. 515 § 2)
c.    destinazione delle offerte parrocchiali e remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (can. 531)
d.    remunerazione dovuta dagli Enti ecclesiastici ai Sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (art. 33 delle “Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia”)
e.    istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (can. 536 § 1)
f.    costruzione di una nuova chiesa (can. 1215 § 2)
g.    riduzione di chiese ad uso profano (can. 1222  § 2)
h.      imposizione di un contributo straordinario per le necessità dell’Archidiocesi alle persone giuridiche pubbliche, soggette  all’autorità  ecclesiastica (can. 1263).

 

___________________
¹Il presente Statuto è definito alla luce del Decreto conciliare Christus Dominus del 28 ottobre 1965, n. 27, del Decreto conciliare Presbiterorum Ordinis del 7 dicembre 1965, n. 7, del Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ del 6 agosto 1966, I, 15, e a norma dei cann. 495-501 del Codice di Diritto Canonico.

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